Nuova graduatoria per l’assegnazione della rivendita di tabacchi a Raffadali
Accolto il ricorso presentato da una racalmutese
Nel 2023, La Sig.ra R.G., originaria di Racalmuto, prendeva parte alla procedura indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia per l’assegnazione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio nel Comune di Raffadali (AG).
Tale procedura veniva riservata esclusivamente ai soggetti rientranti nelle seguenti categorie: a) Profughi già intestatari di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza; b) Invalidi di guerra, vedove di guerra, orfani di guerra e categorie equiparate per legge; c) Decorati al valor militare, altri profughi, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.
La commissione preposta, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi, collocava ai primi tre posti ex equo tre partecipanti e, successivamente, disponeva l’assegnazione della rivendita in favore del sig. V. G. e, contestualmente, escludeva dalla procedura la sig.ra R.G., ritenendo che il locale da quest’ultima proposto per allocare l’istituenda rivendita non fosse conforme ai parametri tecnici richiesti.
Avverso la suddetta esclusione la Sig.ra R.G., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, chiedendo l’annullamento degli atti di esclusione ed altresì che venisse ordinato all’Agenzia delle Dogane e del Monopoli l’esibizione degli atti di gara al fine di provare in giudizio la carenza dei requisiti soggettivi in capo all’assegnatario.
Con ordinanza del marzo del 2024, in accoglimento della richiesta avanzata dagli Avv.ti Rubino e Piazza, il TAR ordinava all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il rilascio degli atti di gara ed a seguito dell’esibizione di tale documentazione emergeva l’insussistenza in capo all’assegnatario dei requisiti di partecipazione, avendo lo stesso dichiarato di essere “orfano di vittima di mafia” e, dunque, non equiparabile agli invalidi di guerra, vedove di guerra, orfani di guerra e categorie equiparate per legge.
Conseguentemente, gli Avv.ti Rubino e Piazza, censuravano ulteriormente gli atti di gara, chiedendo l’annullamento dell’assegnazione disposta in favore del il Sig. V.G., nonché la sua esclusione, in quanto non rientrava in nessuna delle categorie indicate dal bando ai fini della partecipazione, poiché lo status di vittima di criminalità organizzata non era equiparabile alle categorie protette previste dal bando; inoltre, i legali rilevavano l’illegittimità dell’esclusione della propria assistita in quanto il locale proposto aveva tutti i requisiti indicati dal bando.
Con ordinanza del 20.06.2024, il TAR –Palermo accoglieva l’istanza cautelare proposta dagli avv.ti Rubino e Piazza sospendeva l’assegnazione della rivendita di tabacchi.
Infine, con sentenza del 07.04.2025, condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Piazza, il TAR –Palermo ha accolto il ricorso proposto, annullando gli atti impugnati. In particolare il TAR ha da un canto ritenuto che per espressa voluntas legis la categoria di vittime innocenti di mafia non può equipararsi per legge alla categoria di orfani di guerra e da un altro canto ha ritenuto il locale della ricorrente conforme alle prescrizioni del bando
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Pertanto, per effetto di tale pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà stilare una nuova graduatoria per l’assegnazione della rivendita di tabacchi nel Comune di Raffadali.