“Pericolosità non attuale e sproporzione dei beni non dimostrata”, restituiti 20 milioni di euro a Campione
I giudici hanno rigettato la richiesta di confisca e applicazione della sorveglianza speciale restituendo beni per 20 milioni di euro
La sezione prima delle Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Gabriella Di Marco, ha rigettato l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e la richiesta di confisca beni nei confronti dell’imprenditore Marco Campione, ex patron di Girgenti Acque. I giudici hanno altresì revocato il decreto, ordinandone la restituzione, con il quale il 26 ottobre 2022 gli furono sequestrati circa 20 milioni di euro tra quote societarie, immobili, terreni, rapporti bancari e partecipazioni. La complessa vicenda giudiziaria vede protagonista Marco Campione, un tempo al vertice del colosso che per anni ha gestito il servizio idrico in provincia, e alcune delle società di famiglia. Campione, destinatario di ben due provvedimenti di fermo nell’operazione Waterloo, è attualmente sotto processo in quanto ritenuto al vertice di un’associazione a delinquere finalizzata a molteplici reati contro la pubblica amministrazione nonché ideatore di un sistema di corruttele volto ad eludere i controlli degli enti preposti e che avrebbe permesso di operare in regime di monopolio con relativi guadagni e conseguenze importanti anche sull’ambiente dovuta ad una presunta omissione dell’attività di depurazione delle acque. Parallelamente alle due operazioni “Waterloo”, che di fatto avevano azzerato i vertici di Girgenti Acque e della “figlia” Hydortecne, erano state avviate delle indagini di natura patrimoniale nei confronti del Campione. L’ipotesi accusatoria mirava a dimostrare non soltanto una pericolosità sociale dell’imprenditore ma anche una sproporzione tra i redditi dichiarati e le spese sostenute. Il tribunale di Palermo – come vedremo – ha respinto tanto la prima quanto la seconda tesi con motivazioni diverse.
“LA PERICOLOSITÀ SOCIALE NON È ATTUALE”
La sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha anzitutto rigettato la richiesta dell’accusa di applicare a Marco Campione la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni. Scrivono i giudici: “Nel caso di specie i reati contestati all’odierno proposto si sono protratti fino al 2018 e, dopo l’applicazione della misura cautelare custodiale, come già esposto, il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza cautelare, proprio per difetto dell’attualità delle esigenze cautelari, avendo evidenziato come il sistema criminale messo in atto dal Campione si avvalesse delle strutture associative delle due società protagoniste delle vicende giudiziarie sopra richiamate, la Girgenti e la Hydortecne, il cui fallimento escludeva in radice la possibilità di reiterazione dell’attività illecite.” E ancora: “Sebbene la pregressa manifestazione di pericolosità si sia protratta per diversi anni, in assenza di misura cautelare e in mancanza di pendenze per fatti successivi alla cessazione dell’attività illecita, nel 2018, trascorso più di un quinquennio dall’ultima manifestazione di pericolosità, deve escludersi la sussistenza del requisito dell’attualità e va quindi respinta la proposta di applicazione della sorveglianza speciale nei confronti dell’odierno proposto.” La richiesta di applicazione della misura personale e patrimoniale, con sequestro ai fini di confisca dei beni e sorveglianza speciale, scaturisce da una proposta della Dia di Agrigento nel 2015 che tuttavia si concludeva con provvedimento di rigetto (definitivo nel 2016). Tale categoria di pericolosità – secondo gli inquirenti – avrebbe dovuto essere rivista alla luce delle interdittive antimafia (novembre 2018 e aprile 2019) che hanno colpito le due società riconducibili a Campione (Girgenti Acque e Hydortecne) protagoniste della vicenda giudiziaria che è il cardine fondamentale su cui si fonda la pericolosità. Sempre secondo il prospetto accusatorio, Campione sarebbe inquadrabile sia nella categoria di pericolosità sociale qualificata quale appartenente mafioso che in quella che lo ritiene “soggetto che vive dei proventi del delitto”. Il primo costrutto scaturisce sostanzialmente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Maurizio Di Gati e Franco Cacciatore. “Ebbene – si legge nel provvedimento – il Tribunale già in sede di sequestro ha escluso la sussistenza di elementi indiziari che possano fondare la ritenuta “appartenenza mafiosa” del Campione, non potendo in tal senso rilevare la valutazione effettuata dalla Prefettura di Agrigento nell’emanare l’interdittiva antimafia nei confronti delle citate società, in quanto basata su una diversa lettura delle dichiarazioni del collaboratore Di Gati, esaminate nel dettaglio e ritenute contraddittorie e inattendibili dal tribunale di Agrigento e valorizzate invece dall’organo prefettizio sulla scorta di diversi presupposti di operatività dei due istituti [..] Nè il Tribunale ha ritenuto sufficienti e rilevanti le ulteriori dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Franco Cacciatore, successive a quelle rese da Di Gati, e riguardanti un singolo episodio, in cui oltretutto l’odierno proposto figurava quale soggetto sottoposto ad estorsione. Tale conclusione, rispetto alla quale nel corso del presente procedimento la Procura non ha allegato nulla di diverso e ulteriore, deve essere quindi ribadita in questa sede, in cui va quindi esclusa la inquadrabilità del Campione Marco nella categoria di pericolosità sociale di cui all’art.4 a).” Dunque, esclusa la pericolosità sociale qualificata (cioè appartenenza mafiosa) il tribunale ha valutato in questi termini quella di soggetto quale soggetto che vive di proventi del delitto che scaturisce di fatto dall’inchiesta “Waterloo” su Girgenti Acque: “Alla luce di quanto esposto in merito al copioso materiale indiziario, fermi restando gli ulteriori approfondimenti che saranno svolti in sede dibattimentale, va in questa sede confermato il giudizio di pericolosità sociale sulla base del quale è stato emesso il sequestro, basato su un quadro indiziario che nel suo complesso delinea la sussistenza di un’attività criminale realizzata dall’odierno in forma associata. Sussistono quindi sufficienti indizi per ritenere il proposto inquadrabile nella categoria quale soggetto che vive abitualmente dei proventi del delitto, considerato che, come esposto, il Campione risulta essere al centro di un sodalizio dedito a plurimi reati di diverso tipo commessi per realizzare la precipua finalità di arricchire le imprese riconducibili al proposto e tramite tale sistema conseguire proventi illeciti [..] Così chiarito il profilo di pericolosità sociale che viene in rilievo nel caso di specie, come noto, presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione personale è l’attualità della pericolosità sociale, non essendo rilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità se non vi sono elementi per ritenere che essere proseguono fino al momento dell’applicazione della misura. Nel caso di specie i reati contestati all’odierno proposto si sono protratti fino al 2018 e, dopo l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza proprio per difetto dell’attualità, avendo evidenziato come il sistema criminale messo in atto dal Campione si avvalesse delle struttura associative delle due società protagoniste della vicenda giudiziaria sopra richiamata, la Girgenti Acque e la Hydortecne, il cui fallimento escludeva in radice la possibilità di reiterazione dell’attività illecita. Sebbene la pregressa manifestazione di pericolosità si sia protratta per diversi anni, in assenza di misura cautelare e in mancanza di pendenze per fatti successivi alla cessazione dell’attività illecita, nel 2018, trascorso più di un quinquennio dall’ultima manifestazione di pericolosità, deve escludersi la sussistenza del requisito dell’attualità e va quindi respinta la proposto di applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di Marco Campione.”
IL SEQUESTRO BENI DEL 2022
Con il decreto di sequestro il Tribunale ha affermato la pericolosità sociale del Campione Marco, alla luce del suo coinvolgimento nella citata indagine “Waterloo”, escludendo il profilo di pericolosità qualificata prospettato dal proponente, peri motivi che in questa sede si ribadiranno e, rispetto al profilo patrimoniale, una volta perimetrata la pericolosità dal 2019, ha rigettato la richiesta di sequestro fondata dall’asserita sproporzione tra entrate e uscite del bilancio familiare del proposto, ritenendo non attendibile il criterio di individuazione delle spese. In particolare la Polizia giudiziaria ha fatto riferimento (dagli anni 2003 al 2019) alle spese del nucleo familiare derivanti dalla verifica analitica dei conti correnti, tenendo conto delle operazioni, raffrontando poi le spese effettive così individuate con redditi dichiarati, operazione da cui risultava una costante sperequazione del bilancio familiare. Su tale modalità di calcolo delle spese sostenute dal nucleo familiare, così si è espresso il tribunale nel decreto di sequestro: “Il collegio ritiene tale criterio di individuazione delle spese non attendibile, in quanto non permette, così come sviluppato, di accertare l’asserito sproporzione, in quanto, non essendo indicate le causali delle movimentazioni bancarie in uscita considerate nel calcolo, che vengono quindi individuate solo per categoria crea elevato rischio di duplicazione dei dati, rischio ancor maggiore nei casi, come in quello in esame, dove si registra una elevata movimentazione di contanti. Non avendo l’autorità proponente illustrato il percorso di selezione, all’interno di tali generiche categorie di uscite, di quelle prese in considerazione in ragione della causale il menzionato rischio di sovrapposizioni e duplicazioni non è in alcun modo arginabile né verificabile”. Non ritenendo quindi dimostrata la sproporzione il tribunale ha respinto la richiesta di sequestro di tutti i beni ad eccezione delle due società – la Costruzioni e Gestioni Srl e la Giuseppe Campione Spa – quali beni frutto dell’attività delittuosa commessa dal proposto.
NO ALLA CONFISCA E DISSEQUESTRO DEI BENI: “NON È CONFIGURABILE L’IMPRESA ILLECITA”
Scrive il tribunale: “Per i motivi che di seguito si esporranno, il collegio ritiene che la proposta di confisca vada respinta, sia per quanto attiene ai beni acquistati in periodo di deficit del bilancio familiare, dovendosi ribadire le conclusioni già esposte in relazione alla mancata dimostrazione della sproporzione tra entrate e uscite, nonché rispetto ai beni, ovvero le aziende menzionate, ritenute frutto dell’attività delittuosa del proposto, condizione che, alla luce di quanto emerso nel contraddittorio delle parti e delle conclusioni cui, come si avrà modo di chiarire, è giunto il perito nominato da questo Tribunale, va esclusa, con conseguente revoca del disposto sequestro. L’accusa, in sostanza, ritiene che dal 2013 al 2019 le società del gruppo Campione abbiano registrato notevoli incrementi grazie ai rapporti commerciali con la società Girgenti Acque spa e Hydortecne srl in attuazione del programma criminale dell’associazione diretta dal proposto. Sempre secondo l’accusa, si era in presenza di una “gestione unitaria da parte del Campione in attuazione del programma criminale delle sue società e della Girgenti Acque e quindi ulteriore prova della circostanza che le imprese in esame ottenessero vantaggi economici dall’attività criminale dell’associazione è quella relativa all’uso indebito di risorse e mezzi di Girgenti Acque per l’esercizio dell’attività imprenditoriale del gruppo Campione”. Per la difesa, invece, è tutto il contrario. In particolare “in merito all’esistenza di consistenti vantaggi economici tratti dalla Srl e dalla Sua dall’attività criminale del proposto è un dato smentito dalla circostanza che negli anni 2012 la produzione della Spa era maggiore di quella del periodo successivo e, con riferimento alla Srl, l’analisi dei risultati economici dimostra semmai un declino dell’andamento economico della società dal 2008 in poi: a ciò si aggiunge che i rapporti con Girgenti Acque e Hydortecne hanno comportato anche perdite derivanti dal mancato pagamento delle forniture, come emerge dall’agente debito poi accumulato dalla Girgenti Acque nei confronti della Giuseppe Campione spa.” E ancora: “In merito alla derivazione di gran parte del fatturato attivo delle società in sequestro dai rapporti commerciali con Girgenti Acque e Hydortecne, l’analisi dell’andamento del fatturato dimostra che la Giuseppe Campions Spa ha registrato una crescita notevole del fatturato dal 2010 al 2012 e un drastico calo dopo tale anno, mentre per la Srl il trend positivo si registra fino al 2008, anno cui fa seguito un declino significativo” [..] In ogni caso l’incidenza positiva derivante dai rapporti con Girgenti Acque nello sviluppo imprenditoriale delle società sequestrate, viene smentito dalla circostanza che, al di là del margine di redditività derivante da rapporti con altri clienti e dell’andamento del fatturato successivo al 2012, il concorso al reddito complessivo delle vendite nei confronti di Girgenti Acque e Hydortecne è di importo complessivamente irrilevante per la Spa e negativo per la Srl.” In ogni caso la difesa ha sostenuto che “la confisca non dovrebbe colpire la Giuseppe Campione spa nel suo complesso ma, tenuto conto della circostanza che la società è suddivisa in quattro reparti totalmente autonomi nella gestione, di cui solo uno affidato a Marco Campione, dovrebbe riguardare il solo ramo di azienda di fatto configurabile, relativo alla termoidraulica e riferibile al Campione Marco e che comunque, essendo smentito che il Campione fosse il dominus dell’azienda, tenuto conto altresì che lo stesso nel periodo dell’incarico presso Girgenti Acque si occupò poco del reparto medesimo a lui riconducibile, mancherebbe anche solo rispetto a tale reparto la effettività disponibilità in capo al solo proposto”. Il tribunale, rigettando la richiesta di confisca e ordinando la restituzione dei beni a Campione, scrive: “Invero non è emerso che le due società in sequestro abbiano avuto la possibilità di espandersi grazie a tale attività, come si evince dall’analisi dell’andamento del fatturato prima dell’avvio della partecipazione in Girgenti Acque e dell’inizio della manifestazione di pericolosità sociale del proposto e negli anni successivi, registrandosi, nel caso della “Giuseppe Campione Spa” un andamento attestantesi su valori più bassi dopo il 2012 e, nel caso della Srl un declino della redditività già dopo il 2008. E, inoltre, come rileva l’analisi del consulente, e come chiaramente rappresenta nei grafici, l’incidenza in termini percentuali sul fatturato delle due società di quello derivante dai rapporti con la Girgenti Acque e la Hydortecne, sebbene in crescita dal 2012 (in ragione dell’avvio di tali rapporti commerciali) non è mai elevatissima e registra valori in aumento, solo, per entrambe le società, in poche annualità e, inoltre, emerge chiaramente l’incidenza sull’andamento dell’azienda del margine di redditività derivante dai rapporti commerciali con altri clienti e non una netta preponderanza delle risorse di natura illecita. Per quanto riguarda l’analisi che ha interessato al Spa, l’andamento del risultato di esercizio per singolo reparto e il dato circa l’importo del reddito di esercizio derivante dai rapporti con la concessionaria del servizio pubblico e la sua partecipata esprimono anche questi importi variabili, con una maggiore incidenza nel settore della termoidraulica (nonché della geotecnica in misura quasi equivalente) ma anche in questo caso non di entità tale da poter configurare nemmeno una illiceità di tale singolo reparto, inteso quale ramo di azienda (registrandosi valori significativi di incidenza in soli tre anni e comunque con un’evidente rilevanza anche del fatturato derivante, anche in tali singoli settori, da rapporti commerciali con altri clienti). Alla luce di quanto esposto ed emerso nel corso del procedimento va quindi escluso che le due imprese – “Giuseppe Campione Spa e Costruzioni e Gestioni Srl – siano frutto di “attività illecita”, nel senso chiarito dalla giurisprudenza, e va pertanto revocato il sequestro delle predette società con restituzione agli aventi diritto.”