Cattolica Eraclea, procedura di esproprio: inammissibile ricorso di un cittadino
La decisione del Tar
Il T.A.R. Palermo, accogliendo integralmente le eccezioni sollevate dal Comune e dagli intervenienti ad opponendum, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino di Cattolica Eraclea. In particolare, il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione e la mancata notifica del ricorso agli ex soci della cooperativa sollevate dall’avvocato Girolamo Rubino, avendo il ricorrente proposto ricorso al TAR solo nel 2016, a fronte di provvedimenti adottati tra il 1993 e il 1996, e senza averlo validamente notificato.
Con la medesima pronuncia, inoltre, il T.A.R. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in mille euro in favore del Comune di Cattolica Eraclea, difeso dall’avvocato Pietro Bisconti, e in ulteriori euro mille in favore degli ex soci della cooperativa originariamente incaricata degli interventi espropriativi, difesi dall’avvocato Girolamo Rubino, oltre accessori così come previsto per legge
Con ricorso presentato dinanzi al TAR Palermo, il cattolicese, proprietario di taluni terreni occupati dal Comune nell’ambito di due procedure espropriative avviate nel lontano 1993 e finalizzate alla realizzazione di edilizia popolare, aveva impugnato i provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle suddette procedure per talune presunte illegittimità, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subìto. Costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’avvocato Pietro Bisconti, il Comune di Cattolica Eraclea eccepiva l’irricevibilità, l’inammissibilità e chiedeva, comunque, nel merito, il rigetto del ricorso promosso dal cattolicese.
Intervenivano nel suddetto giudizio, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, anche gli ex soci della “Cooperativa Le Foyer” illo tempore incaricata dell’espropriazione, eccependo l’inammissibilità del ricorso sia perché proposto oltre i termini decadenziali, ossia oltre i 5 anni dalla conclusione della procedura espropriativa ritenuta illegittima, sia perché il ricorso non era stato notificato agli ex soci della Cooperativa quali effettivi soggetti controinteressati considerato che la cooperativa, citata invece a giudizio, era stata sciolta già prima della proposizione del ricorso. Inoltre, l’avvocato Girolamo Rubino contestava la mancata impugnazione del decreto finale di esproprio con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto tale ulteriore profilo.