Lavori di sistemazione Piazzetta Santa Maria, opere a spese del Comune di Cammarata
Dopo 36 anni lo ha stabilito la suprema corte di cassazione
Dopo trentasei anni la Suprema Corte di Cassazione pone definitivamente fine alla vicenda che ha coinvolto l’allora giovane Geometra Vincenzo Caracciolo ed il Comune di Cammarata, confermando la condanna di quest’ ultimo a tenere indenne il professionista per gli esborsi dallo stesso sostenuti.
In data 30.12.1988 il Comune di Cammarata concedeva in appalto, all’Impresa Salvatore Girgenti, i lavori di sistemazione della piazzetta Santa Maria con la via Venezia. Assumeva la direzione dei lavori il Geom. Vincenzo Caracciolo.
Durante la realizzazione delle opere oggetto del predetto contratto, venivano effettuati dei lavori di completamento non previsti nel progetto principale.Il Comune di Cammarata si rifiutava di pagare per delle irregolarità procedurali.
L’ impresa esecutrice dei lavori si rivolgeva, quindi, all’ Autorità Giudiziaria e chiedeva ed otteneva la condanna del direttore dei lavori al pagamento del corrispettivo per le opere di completamento.Il Geom. Caracciolo, tramite il suo legale, Avv. Eugenio Longo del Foro di Agrigento, poiché il Comune di Cammarata continuava a non provvedere al pagamento di quanto dovuto, era costretto rivolgersi all’ Autorità Giudiziaria proponendo la cd. “azione di ingiustificato arricchimento” .
La Corte di Appello di Palermo, ritenuta meritevole di accoglimento l’azione di ingiustificato arricchimento, condannava il Comune di Cammarata al pagamento delle somme corrisposte dal Geom. Caracciolo all’ impresa Girgenti.
Ma non finisce qui. Il Comune di Cammarata, pur avendo contezza che dell’ utilità dell’opera, per non tenere indenne il proprio cittadino delle somme esborsate per la realizzazione dell’opera pubblica ed approfittare della situazione, si rivolge alla Suprema Corte di Cassazione.
Ma la Corte Suprema dà irrevocabilmente torto al Comune di Cammarata, che viene condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali ed al versamento di una somma di denaro in favore delle casse dello Stato, per essere il ricorso in Cassazione infondato.