Il Tar di Palermo, sez. V, presieduto dal Dott. Ciliberti, estensore Dott. Valenti, ha respinto il ricorso di alcuni cittadini di Racalmuto con cui chiedevano la condanna del Comune di Racalmuto al pagamento di un risarcimento del danno di 600.000,00 € (seicentomila) per l’illegittima occupazione di un fondo sul quale il Comune non avrebbe adottato il decreto di esproprio.
In particolare i ricorrenti asserivano di aver diritto al risarcimento del danno per effetto della mancata conclusione di un procedimento di esproprio iniziato negli anni 70 e, a dir loro, mai concluso con il rituale decreto di esproprio.
Il Tar di Palermo, in accoglimento delle eccezioni del legale del Comune, Avv. Luigi Fazio Gelata di Canicattì che ha dimostrato in giudizio l’avvenuto pagamento dell’indennità di esproprio in favore del “dante causa” delle ricorrenti (divenute proprietarie in un secondo momento) ha dichiarato infondata la richiesta risarcitoria per effetto dell’accettazione nel 1990 della somma a tacitazione di ogni ulteriore pretesa.
Accolta anche l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal legale dell’Ente per una parte della richiesta risarcitoria che interessava il fondo occupato.
Per effetto di tale sentenza, pertanto, il Comune di Racalmuto non sarà tenuto a corrispondere nessun’importo, essendosi scongiurato in tal modo un rilevante danno economico in capo all’Ente.