Nel 2011 Maria Brisciana, di 54 anni, originaria di Ribera, dirigente regionale in servizio presso l’assessorato regionale delle Attività produttive, era stata coinvolta in due procedimenti penali per ipotesi di reato contro la Pubblica amministrazione innanzi il Tribunale di Sciacca, conclusi l’uno con una sentenza di assoluzione “perchè il fatto non sussiste”, l’altro con provvedimento di archiviazione adottato dal Gip. La dirigente regionale, avendo sostenuto le relative spese legali in ordine ai due procedimenti penali, aveva richiesto il rimborso delle dette spese legali all’Amministrazione regionale di appartenenza, non ricevendo alcun riscontro; ed allora aveva diffidato l’Amministrazione regionale a procedere al rimborso così come previsto dalla legislazione regionale vigente.
Non avendo ricevuto il rimborso richiesto la dirigente regionale proponeva un ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza; Il Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso proposto e, per l’effetto, ingiungeva all’Assessorato Regionale delle attività produttive il pagamento della somma di euro 22.219,47, oltre le spese del procedimento monitorio.
Ma l’Assessorato proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; anche nel giudizio di opposizione si costituiva la dirigente regionale, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Piazza, chiedendo il rigetto dell’opposizione perchè infondata. L’Avvocatura dello Stato ha eccepito tra l’altro il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato, poichè l’attività posta in essere dalla dirigente regionale era stata espletata nella qualità di Commissario ad acta presso l’azienda autonoma delle Terme di Sciacca,e quindi in favore solo di detto ente.
Gli avvocati Rubino e Piazza hanno replicato sul punto che le attività espletate dalla dirigente, sebbene richieste nell’interesse dell’Azienda autonoma delle terme di Sciacca, erano state delegate dall’Assessorato e, conseguentemente, alla stessa spettava il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nei procedimenti penali scaturiti da detta attività. Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile, condividendo integralmente le tesi difensive degli avvocati Rubino e Piazza, ha respinto l’opposizione proposta dall’Assessorato regionale delle attività produttive, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, e condannando l’Assessorato anche al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.100, oltre Iva ed accessori. Pertanto, per effetto della pronunzia resa dal Tribunale di Palermo, la dirigente regionale avrà diritto al rimborso della spese legali sostenute mentre l’Assessorato regionale delle attività produttive pagherà anche le spese del giudizio di opposizione.