Il Sig. I.A. di 54 anni di Licata aveva acquistato nel 1997 un appartamento al quinto piano di un edificio sito in via d’arezzo n.13 del territorio del comune di Licata, munito di concessione edilizia e con certificato di abitabilità. Successivamente all’acquisto dell’appartamento con istanza inoltrata nel 1997 chiedeva il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una struttura precaria per la copertura parziale del terrazzo di pertinenza dell’immobile. Con apposita determina successiva il Sindaco pro tempore del Comune di Licata autorizzava la realizzazione della copertura di che trattasi; ma nel 2015, a distanza di molti anni dal rilascio dell’autorizzazione, il Comune di Licata avviava il procedimento di annullamento in autotutela della predetta determina sindacale, ritenendo una non corrispondenza dell’immobile esistente rispetto alle planimetrie del progetto approvato con la concessione edilizia; e successivamente, nel 2016, il Comune di Licata ingiungeva la demolizione dell’immobile, ritenendo accertato un organismo edilizio diverso rispetto a quello assentito dalla concessione edilizia. Il proprietario insorgeva avverso tali provvedimenti gravemente lesivi proponendo un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, lamentando svariate forme di violazione di legge e di eccesso di potere. In particolare gli Avvocati Rubino e Airò hanno lamentato l’illegittimo esercizio del potere di autotutela, che deve essere esercitato entro un termine comunque non superiore ai diciotto mesi dall’adozione dei provvedimenti autorizzativi, la carenza di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità e prevalenti rispetto all’affidamento ingenerotosi in capo ai privati, nonchè sottolinenando l’esistenza del certificato di abitabilità rilasciato dallo stesso Comune di Licata nel 1984 attestante che la costruzione della casa urbana composta di cinque elevazioni era stata eseguita in conformità al progetto approvato. Si è costituito in giudizio il Comune di Licata, in persona del Sindaco pro tempore Dr. Angelo Cambiano, rappresentato e difeso dall’Avvocato Grazia Zarbo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Già in sede cautelare il Tar Sicilia,Palermo, Sezione Seconda, ritenendo sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile incombente sul ricorrente, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione impugnata. Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, Presidente il Dr. Cosimo di Paola, relatore il Dr. Giuseppe La Greca, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Airò circa il legittimo affidamento ingenerato in virtù del lungo periodo di tempo trascorso dal rilascio del titolo abilitativo, nonchè in virtù del rilascio del certificato di abitabilità, ha accolto nel merito il ricorso ed ha annullato i provvedimenti repressivi impugnati. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR, l’immobile sito in Via G.D’Arezzo n.13 non verrà demolito mentre il Comune di Licata, soccombente in giudizio, dovrà provvedere al rimorso del contributo unificato in favore del ricorrente.