Nel febbraio 2021 il Comune di Sciacca aveva indetto una selezione pubblica per la copertura di n. 28 posti a tempo pieno e indeterminato, in vari profili professionali, tra i quali quello per n. 1 posto per il profilo professionale di Istruttore Direttivo di Polizia Municipale, categoria giuridica D, posizione economica D1. Il Bando prevedeva un motivo di esonero dalla preselezione per quei candidati «che, alla data di scadenza del bando, [erano] dipendenti del Comune di Sciacca da un periodo (senza interruzione) non inferiore a 36 mesi e nella categoria giuridica inferiore a quella messa a concorso». A tale concorso partecipava anche un candidato il quale dichiarava di potersi avvalere della clausola di esonero dalla fase preselettiva del concorso poiché dipendente del Comune di Sciacca a seguito di procedura di mobilità. Tuttavia, la Commissione, esaminata la domanda dello stesso, decideva di escluderlo poiché aveva ritenuto non comprovato il motivo di esonero dalla prova preselettiva, non potendo, a tal fine, riconoscersi l’equivalenza del servizio pregresso prestato presso altre amministrazioni. Il candidato proponeva formale reclamo a seguito del quale veniva “ammesso con riserva” alle successive fasi della selezione giungendo primo. La commissione, sciogliendo la riserva assunta in precedenza, decideva allora di confermare la sua esclusione dal concorso confermando che dalla interpretazione letterale del Bando di concorso non potesse conseguire un giudizio di equivalenza tra il servizio prestato per le altre amministrazioni con il servizio prestato per il Comune di Sciacca. Di conseguenza, il Dirigente del III settore, dott. Venerando Rapisardi, approvava la graduatoria definitiva.
Frattanto, il candidato, lamentando un asserito pregiudizio discendente dalla graduatoria della selezione pubblica per la copertura per n. 1 posto per il profilo professionale di Istruttore Direttivo di Polizia Municipale intraprendeva un’azione giudiziaria innanzi al TAR Palermo. Il candidato ricorrente censurava la graduatoria impugnata per non aver ritenuto la continuità tra il servizio prestato per l’amministrazione di provenienza e il servizio prestato per il Comune di Sciacca. Inoltre, egli contestava le motivazioni della Commissione giudicatrice di cui al verbale n. 6 del 3 agosto 2023
Avverso la suddetta azione si costituiva in giudizio il Comune di Sciacca con l’avvocatura comunale e la vincitrice del concorso con l’avv. Scopellitti onde ottenere il rigetto del ricorso proposto.
Tale ricorso veniva notificato anche agli altri soggetti collocati in graduatoria in posizione utile. Tra questi, anche il secondo in graduatoria, il quale, al fine di tutelare i propri diritti, conferiva il mandato difensivo all’avvocato Santo Botta. In particolare, l’Avvocato Botta, oltre a rilevare l’infondatezza del ricorso, evidenziava plurimi motivi di inammissibilità dello stesso. In particolare, è stata rilevata l’inammissibilità del ricorso per per mancata impugnazione del bando di concorso in ragione della sua immediata lesività, nonché
per mancata impugnazione dell’esclusione del 26 ottobre 2021 e del verbale della Commissione n. 6 del 3 agosto 2023. Infine, è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata identificazione dell’oggetto della domanda. Ebbene, il TAR-Palermo, con sentenza del 27 dicembre 2023, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dell’avvocato Santo Botta nell’interesse del secondo in graduatoria, ha rilevato come la clausola del bando di concorso contestata era insuscettibile di interpretazioni estensive o analogiche e, pertanto, non avrebbe consentito al ricorrente di cumulare il proprio servizio con quello, di per sé insufficiente, svolto in favore del Comune di Sciacca. Pertanto, ad avviso del TAR, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il Bando ovvero il provvedimento di esclusione del 21 ottobre 2021 posto che “l’ammissione con riserva non costituisce un atto di ritiro del provvedimento di esclusione, ma semplicemente un atto di differimento dell’effetto escludente, con cui si rinvia la disamina della fattispecie ad un momento successivo, in modo da non frustrare nell’immediato il prevalente interesse partecipativo in ossequio al principio del favor partecipationis” Pertanto, con la predetta pronuncia il TAR- Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal candidato, confermando la legittimità degli atti della selezione.
Frattanto, a seguito dell’approvazione del bilancio consolidato, il Comune di Sciacca ha disposto lo scorrimento della graduatoria consentendo anche all’assistito dell’avvocato Botta, collocato al secondo posto, di essere assunto.