La Sesta sezione della Corte di Cassazione, ieri, ha annullato senza rinvio due provvedimenti cautelari. Si è pronunciata in merito a due ricorsi proposti da Gabriele Mirabella, docente, consigliere comunale di Lucca Sicula ed ex candidato a sindaco del medesimo Comune, il quale nel mese di febbraio era stato coinvolto in una operazione antimafia condotta dalla Dda di Palermo e che era culminata in diversi arresti.
Al Mirabella il Gip del Tribunale di Palermo aveva applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora perché ritenuto gravemente indiziato del reato di favoreggiamento del suocero Salvatore Imbornone, già condannato per essere il capo della famiglia mafiosa di Lucca Sicula e nuovamente arrestato nella medesima operazione di febbraio scorso. Si contestava al Mirabella di avere favorito contatti tra il suocero ed altri soggetti accusati di partecipazione all’associazione mafiosa tra cui Caramazza e Maurello, entrambi arrestati in occasione dell’operazione della Dda.
In sede di applicazione della misura cautelare il Gip aveva, tuttavia, escluso la sussistenza dell’aggravante mafiosa contestata dalla Dda al Mirabella per avere agevolato con la sua condotta anche la cosca mafiosa nella sua interezza oltre che il singolo Imbornone. Avverso questa decisione del Gip, il Pm aveva proposto appello al Tribunale del Riesame di Palermo il quale aveva accolto l’appello del Pm, riconosciuto la sussistenza dell’aggravante mafiosa e disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti del Mirabella. In sostanza il Mirabella aveva visto aggravarsi la sua posizione.
Nello stesso tempo il Tribunale aveva rigettato la richiesta di Riesame della difesa avverso decisione del Gip e l’esecuzione degli arresti domiciliari disposti su accoglimento dell’appello del Pm rimaneva sospesa in attesa della decisione della Cassazione. Entrambe le ordinanze, infatti, sono state impugnate dai difensori del Mirabella, gli avvocati Teo Caldarone e Vincenzo Castellano.
La Corte Cassazione ha così accolto entrambi i ricorsi, annullando senza rinvio le due ordinanze emesse sia dal Gip che dal Tribunale della Libertà di Palermo ed ha disposto la cessazione della misura cautelare che era stata applicata nei confronti del Mirabella il quale ha riacquistato la piena libertà. La lettura dei due dispositivi porta a ritenere che sia stata esclusa in radice da parte della Corte di Cassazione la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di favoreggiamento che era stato contestato al Mirabella.