di Pier Attilio Trivulzio
E’ da rifare il processo d’appello per l’uccisione del rotamat di Ravanusa, Paolo Vivacqua.
La sentenza dei giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione (presidente Filippo Casa, Giacomo Rocchi, Raffaello Magi, Antonio Minchella, Carlo Renoldi) il 9 febbraio è stata depositata in cancelleria.
La prossima settimana il voluminoso plico di faldoni arriverà a Milano e dovrà essere scelta una nuova sezione d’Appello.
La Suprema Corte riconosce fondate le doglianze di tutti i ricorrenti: Antonino Giarrana. Antonio Radaelli, Salvino La Rocca, Diego Barba – relativamente alla inutilizzabilità del verbale contenente le dichiarazioni rese da Gino Guttuso il 27 gennaio 2014. Detto verbale risulta utilizzato per le contestazioni ed acquisito. Ed è stato valutato a carico degli odierni ricorrenti. Conclusione dei giudici: “Il profilo di fondatezza dei ricorsi riguarda le modalità dell’ascolto investigativo del Guttuso in qualità di persona informata dei fatti. Tale non era la corretta veste processuale da attribuirsi a tale soggetto, nei cui confronti erano da ritenersi già emersi indizi di potenziale coinvolgimento nel fatto di reato, tali da comportare l’assunzione della qualità di indagato. E pertanto la motivazione espressa dalla Corte d’Appello risulta erronea in diritto perché tende a valorizzare il dato formale della mancata iscrizione del Guttuso nel registro degli indagati e non corrispondente al valore dimostrativo dei dati conoscitivi che erano emersi a carico del Guttuso.
A questo proposito vanno dunque accolti il terzo motivo del ricorso Giarrana e La Rocca, il secondo motivo del ricorso Radaelli, il settimo motivo del ricorso dell’avvocato Gianluca Orlando e Manuela Cacciuttolo per Diego Barba con assorbimento dei motivi relativi a profili strettamente correlati”.
Quanto alla esecuzione dell’omicidio di Paolo Vivacqua i giudici scrivono che: “Giarrana e Radaelli sono stati raggiunti da elementi di prova totalmente autonomi rispetto alle dichiarazioni rese da Gino Guttuso. E condividono “la critica relativa alla mancata dimostrazione probatoria nel movente dell’omicidio Vivacqua”.
Per quanto attiene la posizione di Diego Barba e Salvino La Rocca “l’avvenuta espuntazione del contenuto dichiarativo proveniente dal Guttuso rende necessaria una complessa rielaborazione dei tempi di prova che non può che appartenere ai giudici di merito”
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Antonino Giarrana e Antonio Radaelli limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione nell’ambito del capo A e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano”.