Come si ricorderà’ il TAR Sicilia aveva annullato il decreto assessoriale di revoca dell’accreditamento
Dell’Ecap Agrigento, presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività’ di formazione professionale finanziate dall’Amministrazione Regionale. Al fine di ottemperare alla sentenza del TAR e consentire cosi’ all’Ecap di svolgere le attività’ formative di cui ai progetti presentati per la terza annualita’ del l’avviso 20 l’Assessorato Regionale della Formazione emanava i relativi decreti dirigenziali nel novembre del 2015, approvando i progetti presentati dall’Ecap e prevedendo le somme a tal uopo necessarie. Tuttavia in entrambi i decreti era imposta la condizione risolutiva secondo cui nell’ipotesi di riforma della sentenza in grado di appello l’Ecap avrebbe dovuto restituire le somme percepite per il finanziamento di tali attività’ formative. In presenza di tali condizione risolutive la compagnia assicurativa non consentiva all’Ecap la stipula della polizza fideiussoria necessaria per l’inizio dell’attività’; da qua la determinazione di proporre un nuovo ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, per l’annullamento delle condizioni risolutive sopra precisate. In particolare gli avvocati Rubino e Valenza hanno sostenuto che l’effetto prodotto dalla sentenza non può’ che essere quello della rimozione del provvedimento di revoca dell’accreditamento annullato dal mondo giuridico, con conseguente cancellazione di qualunque effetto eventualmente prodotto. Si è’ costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Formazione, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso. Il TAR Sicilia Palermo, Sezione Terza, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Valenza, e ritenendo incombente sull’Amministrazione Regionale l’obbligo di leale cooperazione per la concreta attuazione della sentenza, ha accolto il ricorso, dichiarando l’inefficacia delle condizioni risolutive apposte nei decreti dirigenziali, e condannando l’Assessorato Regionale della Formazione anche al pagamento delle spese di giudizio. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR l’Ecap Agrigento potra’ iniziare lo svolgimento delle attività’ di formazione professionale finanziate dall’Amministrazione Regionale mentre quest’ultima paghera’ le spese di giudizio