Nell’ottobre 2013 l’Ordine degli Avvocati di Agrigento pubblicava un bando di concorso pubblico , per titoli ed esami , per la copertura di due posti area b; la prova orale del concorso si svolgeva nel mese di gennaio 2015 ma la commissione esaminatrice non procedeva all’accertamento della conoscenza da parte dei candidati di una lingua straniera, nonostante tale accertamento sia obbligatorio per legge.
Successivamente all’effettuazione della prova orale la commissione esaminatrice, senza una preventiva specificazione dei criteri di valutazione, procedeva alla valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti, in tal modo violando ,sotto altro profilo , la legge che prevede che il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali. Nel mese di febbraio il Consiglio dell’ Ordine degli avvocati approvava la graduatoria formata dalla Commissione Esaminatrice; il Dr. C.F., di 38 anni, di Casteltermini, collocato in terza posizione , proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contro l’Ordine degli Avvocati di Agrigento e nei confronti dei due vincitori del concorso, per l’annullamento, previa sospensione, del bando del concorso, sia nella parte in cui non ha previsto l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati di una lingua straniera, sia nella parte in cui ha previsto che la valutazione dei titoli venga effettuata dopo l’esito delle prove orali, nonchè per l’annullamento della delibera di approvazione della graduatoria e di tutti gli atti connessi e consequenziali. Già in sede cautelare il TAR Sicilia, Palermo, Sezione terza, Presidente il DR. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Lucia Maria Brancatelli , rilevata la fondatezza delle censure formulate dagli Avvocati Rubino e Impiduglia circa la mancata valutazione dei titoli prima dello svolgimento delle prove orali e circa l’omesso accertamento della conoscenza di una lingua straniera da parte dei candidati, aveva accolto la richiesta cautelare avanza dai difensori ai fini della fissazione del merito della controversia all’udienza pubblica del 22 marzo 2016, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati presenti in graduatoria.
Da ultimo il Tar Sicilia, esaminando il merito della controversia, accertata l’integrità del contraddittorio, ha ritenuto fondate e meritevoli di accoglimento le doglianze avanzate dagli Avvocati Rubino e Impiduglia in ordine all’illegittimità del bando di concorso, con conseguente travolgimento degli atti successivi del procedimento ; ed infatti il bando, in violazione di legge, non ha previsto l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera in capo ai candidati, ed ancora ha previsto, del pari illegittimamente, che la valutazione dei titoli avvenisse solo dopo l’espletamento della prova orale. Ad aggravare la situazione, come puntualmente censurato dai difensori, vi era la circostanza che la commissione, dopo che erano già noti i punteggi attribuiti ai candidati per tutte le prove d’esame sostenute, ha discrezionalmente deciso di attribuire 0,75 punti a ciascun titolo di studio posseduto in aggiunta a quello richiesto per l’ammissione al concorso, in violazione del principio della trasparenza dell’attività amministrativa; secondo il TAR la definizione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei titoli non può mai seguire la correzione delle prove del concorso, con conseguente fondatezza del vizio inerente il mancato rispetto delle disposizioni poste a garanzia della trasparenza della procedura concorsuale e di par condicio tra i candidati. Conclusivamente il Tar, in accoglimento delle censure formulate dagli Avvocati Rubino e Impiduglia, ha annullato il bando del concorso nella parte in cui non ha previsto l’accertamento di una lingua straniera in capo ai candidati e nella parte in cui ha previsto che la valutazione dei titoli avvenisse solo dopo l’esito delle prove orali, ed ha ritenuto illegittima la determinazione postuma dei criteri sulla modalità di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice quando erano già noti gli esiti delle prove concorsuali; in conseguenza dell’annullamento disposto dal TAR ” si impone la rinnovazione integrale del concorso, atteso che tutte le operazioni compiute devono considerarsi travolte” a seguito del mancato rispetto di previsioni legislative imperative, così come ha previsto il Tar nella motivazione della sentenza da ultimo depositata.
I vincitori del concorso a questo punto dovranno essere licenziati e dovranno essere ripetute le operazioni concorsuali dopo l’approvazione di un nuovo bando di concorso da parte dell’ Ordine degli avvocati che tenga conto delle censure accolte dal Tar, a meno che l’organo giurisdizionale di secondo grado, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, laddove venga proposto appello da parte di uno dei soccombenti, non riformi la sentenza resa dal TAR; ipotesi remota attesa la presenza di numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli alle tesi del ricorrente.