Giudiziaria

“Il reato di caporalato non si applica agli insegnanti”, annullato arresto

La procura aveva contestato alla donna di avere obbligato professori e impiegati amministrativi a restituire la retribuzione ricevuta

Pubblicato 4 settimane fa

Il reato di caporalato non può essere applicato per una professione intellettuale, come quella dell’insegnante. Lo hanno stabilito i giudici di Cassazione che hanno annullato senza rinvio l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari applicata lo scorso aprile a Patrizia Ficicchia, 60 anni, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale “La Rocca di Cefalù” che gestisce gli istituti superiori paritari Scicolone di Cefalù e Ariosto di Termini Imerese .

Annullata invece con rinvio la parte dell’ordinanza in cui viene contestata l’estorsione aggravata nei confronti dei dipendenti. In questo caso dovrà essere rivalutata dai giudici. La procura di Termini Imerese aveva contestato alla donna di avere obbligato professori e impiegati amministrativi a restituire la retribuzione ricevuta o a lavorare sottopagati con la minaccia di non riassumerli in occasione dei rinnovi di contratto.

La donna difesa dagli avvocati Vincenzo Pillitteri e Giuseppe Muffoletto ha contestato le accuse. Secondo i supremi giudici il reato previsto dall’articolo 603-bis del Codice penale non si può estendere per analogia nel caso di lavoro intellettuale perché è stato pensato per contrastare il “sempre più allarmante fenomeno del caporalato agricolo soprattutto nelle campagne meridionali”. Per la Cassazione il reato di caporalato non può essere esteso ad un settore per il quale non era stato pensato dal legislatore.

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